Relativamente all’AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC, l’ANPAL ha pubblicato nei giorni scorsi delle FAQ, aggiornate in ultima istanza il 2/12. Le risposte ai quesiti ricevuti forniscono alcuni importanti chiarimenti e alcune rilevanti indicazioni su aspetti non menzionati nell’avviso pubblicato. Di seguito riportiamo gli aspetti a nostro avviso più rilevanti:

1) Calcolo del costo orario

Nel calcolo del costo orario rientrano le voci relative alla retribuzione ed ai contributi previdenziali ed assistenziali. Non rientrano tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR e il premio di produzione. 

2) Compatibilità con trattamenti di sostegno (Cassa Integrazione e contratto di solidarietà)

I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Si conferma, quindi, la compatibilità tra l’accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.

L’istanza può essere presentata solo per i dipendenti che non sono interessati dal contratto di solidarietà.

3) Aiuti di stato

Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato (dunque non è da considerarsi per i limiti del de minimis n.d.r.)

4) Tempistiche

Si conferma che il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo. Il termine del 31/12/2020 è fissato per la sottoscrizione dell’accordo non per la presentazione dell’istanza. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.

L’attività di formazione deve essere avviata dopo l’approvazione dell’istanza da parte di ANPAL. la formazione può iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l’approvazione della domanda da parte di ANPAL.

Si precisa che i termini di 90 e 120 giorni (per la realizzazione delle attività), di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.

5) Contenuti e formati degli accordi collettivi

In aggiunta ed a maggior chiarezza di quanto già indicato nell’avviso, si specifica che nell’accordo sindacale devono comunque essere riportati e descritti, in forma sintetica, i seguenti contenuti:

  • le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa;
  • i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra
  • l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o4;
  • la previsione dei progetti formativi
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze;

6) Contenuti e formati dei piani formativi

In aggiunta ed a maggior chiarezza di quanto già indicato nell’avviso, si specifica che nel piano formativo devono comunque essere riportati e descritti, in forma sintetica la descrizione delle modalità di svolgimento dei seguenti ambiti:

  • individuazione delle competenze possedute dal lavoratore
  • la personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del Dlgs 13/2013
  • lo svolgimento delle attività formative
  • la durata
  • il soggetto erogatore della formazione.
  • la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, con l’indicazione dei soggetti incaricati a tale attività, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013.

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Leonardo Franceschi

Leonardo Franceschi

Specialista del bonus Formazione 4.0