La misura conferma sostanzialmente la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019, riconoscendo uno sconto fiscale calcolato sul costo dei dipendenti per le ore occupate in attività formative inerenti alle tecnologie di Industria 4.0. Per una descrizione dettagliata della misura, vi invitiamo a consultare la nostra Guida al Credito d’imposta formazione 4.0.

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La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto tuttavia alcune importanti modifiche che è necessario considerare per chi fosse interessato ad usufruire del credito d’imposta, e che descriviamo brevemente di seguito.

  • Nessuna necessità di accordo sindacale

Dal 2020 non sarà più necessario che le attività formative vengano regolate tramite contratto di II livello. Viene quindi eliminato l’obbligo di firma e deposito dell’accordo sindacale. Le imprese che si avvarranno del beneficio fiscale dovranno però effettuare una comunicazione al Ministero, i cui contenuti, modalità di invio ed eventuali limiti temporali verranno definiti tramite successivo decreto.

  • Diversi limiti per medie e grandi imprese e aumento della percentuale per la formazione di lavoratori svantaggiati

Pur rimanendo invariata le percentuali di credito esigibile a seconda della dimensione dell’impresa, cambia il limite massimo annuale ammissibile per medie e grandi imprese. Di conseguenza il credito d’imposta per l’anno 2020 sarà calcolato come di seguito:

  • Per le piccole imprese, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 300.000.
  • Per le medie imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000.
  • Per le grandi imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000.

Indipendentemente dalla dimensione dell’impresa inoltre, il credito aumenta al 60% per i lavoratori dipendenti svantaggiati.

  • Gli ITS inseriti fra i soggetti formatori esterni ammissibili

Ai soggetti esterni all’impresa titolati a svolgere le attività di docenza stati aggiunti gli Istituti Tecnici Superiori. Aumenta quindi la possibilità per le imprese di inserire nel progetto formativo da finanziare tramite il credito d’imposta l’attività di formazione svolta da soggetti esterni.

  • Limiti per l’accesso al beneficio fiscale

In aggiunta al già presente limite per le imprese considerate “in difficoltà” ai sensi del regolamento 651/2014, non saranno ammesse al credito d’imposta le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001. Per accedere al credito d’imposta inoltre le azienda dovranno risultare in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.


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    Redazione

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