Le F.A.Q. sul Credito d’Imposta Formazione 4.0

Le risposte alle domande più frequenti sul Bonus Formazione 4.0

Forti della nostra pluriennale esperienza nella gestione del Credito d’Imposta Formazione 4.0 – ci occupiamo di questa misura fin dalla sua nascita (2018) – abbiamo risposto in questa pagina alle domande che più frequentemente le nostre aziende-clienti ci hanno rivolto.

La pagina verrà aggiornata con i quesiti che via via ci verranno posti, seguendo i continui aggiornamenti della misura che agevola la spesa per la formazione del personale dipendente in modo da aumentare tutte quelle competenze sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, le cosiddette “tecnologie abilitanti”.

Buona lettura!

SOGGETTI BENEFICIARI

Quali imprese possono accedere al credito d’imposta?

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Per poter accedere al beneficio è tuttavia necessario che l’impresa rispetti tutti i seguenti requisiti:

  • Non rientrare nella categoria delle “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non essere in stato di liquidazione;
  • Non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • Risultare in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

TERMINI E SCADENZE

Quali sono le tempistiche? Entro quale data occorre presentare la domanda del credito d'imposta?

Non è necessario effettuare alcuna domanda per accedere al credito d’imposta. La scadenza principale è legata alla dichiarazione dei redditi in quanto il credito deve essere esposto nel Modello Unico che deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il termine dell’undicesimo mese successivo dalla fine dell’esercizio fiscale di riferimento. 

REQUISITI DOCENTI

Un consulente aziendale può tenere formazione come docente esterno ai dipendenti dell'azienda? Chi deve essere in possesso della certificazione EA37? Il docente oppure la società di cui fa parte?

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate ai soggetti previsti dall’Articolo 3, comma 6, del decreto del 4 maggio 2018:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Il possesso dei requisiti è riferito al soggetto che eroga la formazione (identificato ad esempio da eventuale fattura o contratto) non al singolo docente.

È possibile incaricare una persona fisica (libero professionista e non in possesso dei requisiti dei docenti esterni previsti dal decreto) e rendicontare solo i costi degli allievi dipendenti?

In assenza dei requisiti previsti dall’Articolo 3, comma 6 da parte del docente esterno, non è possibile recuperare il costo dei dipendenti formati. 

In caso di formatori interni, servono certificazioni particolari?

Non sono previste certificazioni particolare per poter considerare la docenza interna come valida e rendicontabile ai fini della pratica a patto che il formatore sia ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della legge n. 204 del 2017 e riconducibili alle macroaree di:

  1. Vendita e marketing
  2. Informatica
  3. Tecniche e tecnologie di produzione

DESTINATARI AMMESSI

Possono rientrare ore di formazione rivolte a dipendenti somministrati?

Come previsto dall’Articolo 3, comma 4 del decreto del 4 maggio 2018, è possibile recuperare il costo del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (apprendisti compresi). Sono dunque esclusi i costi sostenuti per lavoratori somministrati, tirocinanti, stagisti, co-co-co, co-co-pro, amministratori.

La formazione dei nuovi assunti (esempio tecnici IT), con docente interno, è ammissibile?

I neoassunti, se titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, possono essere destinatari delle attività di formazione 4.0 e il loro costo può essere rendicontato ai fini del calcolo del beneficio spettante. 

COSTI AMMISSIBILI

Quali costi sono ammissibili? È ammissibile solo il costo del lavoro degli allievi e il costo del lavoro dei docenti interni?

È possibile recuperare il costo del personale discente e di quello occupato in attività di docenza interna. Inoltre, la legge di Bilancio 2021 ha ampliato il bacino delle spese ammissibili inserendo quelle previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero: 
A. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 
B. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; 
C. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
D. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Ad oggi non sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti sulle modalità di imputazione di questi costi.

Quali sono le novità che riguardano il 2022 rispetto agli anni scorsi?

Per l’esercizio 2022 non sono state apportate novità normative rispetto alla configurazione del credito d’imposta prevista per l’esercizio 2021 per il quale, invece, era stato previsto un ampliamento del bacino dei costi rendicontabili.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Quali documenti occorrerà produrre e tenere agli atti?

In sintesi, si riepilogano di seguito i documenti previsti dal decreto del 4 maggio 2018 per poter usufruire del credito d’imposta formazione 4.0:

  • registri nominativi di svolgimento delle attività formative; 
  • attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili; 
  • relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • certificazione dei costi;
  • documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio.
Il soggetto revisore è obbligatorio anche per le PMI non soggette a revisione?

L’ottenimento della certificazione dei costi è obbligatorio per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e dall’obbligo alla revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette ad obbligo di revisione legale dei conti si possono rivolgere ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti e recuperarne i costi fino ad un massimo di €5.000,00.

LAVORATORI SVANTAGGIATI

Quali sono i settori di alta disparità per cui le donne vengono considerate lavoratori svantaggiati?

I settori ad alta disparità vengono individuati anno per anno con decreto ministeriale. I settori ad alta disparità, individuati per l’anno 2020 dal DM 371 del 25 Novembre 2019, sono i seguenti:  
A Agricoltura 
Ind. estrattiva 
Ind. Manifatturiera 
Ind. Energetica 
E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
F Costruzioni 
H Trasporto e magazzinaggio 
J Informazione e comunicazione 
O Servizi generali della PA 

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