Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2018 (LEGGE 27 Dicembre 2017, n. 205), ai commi 46 – 56 dell’articolo 1 introduce l’atteso bonus per la formazione 4.0 che inaugura una nuova era per il Piano Nazionale Industria 4.0, ora denominato “Impresa 4.0”, incentrata sulla valorizzazione degli investimenti in capitale umano, formazione e competenze.

Per l’implementazione del bonus formazione 4.0 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019.

Entro la fine di Marzo p.v. (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018) è atteso il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mediante il quale sono adottate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

BENEFICIARI

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato possono accedere al bonus per la formazione 4.0.

SPESE AGEVOLABILI

Sono ammissibili le spese in attività di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2017, con riferimento al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’Allegato A alla Legge di Bilancio 2018.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi certificativi.

AGEVOLAZIONE

L’incentivo consiste in un credito d’imposta nella misura del 40%.

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917.

Il bonus è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241.

L’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione.

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