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L’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro, con la comunicazione n. 3028 del 26/02/2020, dopo un approfondimento con l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ritenuto che «(…) stante il carattere dei contributi ricevuti, i Fondi interprofessionali per la formazione continua e, quindi, anche le imprese che ricevono erogazioni dai Fondi interprofessionali medesimi, non siano vincolati al rispetto degli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative in oggetto e non siano, pertanto, soggetti alle conseguenti sanzioni in caso di osservanza degli obblighi informativi detti».

Pertanto, gli adempimenti a carico delle imprese beneficiarie dei contributi dei Fondi interprofessionali (obblighi informativi cui sono tenuti i Soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche) non sono più dovuti.

Redazione

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